IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto  il  proprio  decreto,  in data 30 gennaio 1996, registrato
alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1996, con il quale, ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato  disposto
lo  scioglimento  del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) per
la durata di dodici mesi e la nomina di una commissione straordinaria
per la provvisoria  gestione dell'ente;
    Constatato  che  non  risulta  esaurita  l'azione   di   recupero
finalizzata  a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di
tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;
    Ritenuto che le esigenze della collettivita' locale e  la  tutela
degli  interessi  primari  richiedono  un  ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il  ripristino  dei  principi  democratici  e  di
legalita'   e   restituisca   efficienza   e  trasparenza  all'azione
amministrativa dell'ente;
    Visto l'art. 2 del  decreto  legge  20  dicembre  1993,  n.  529,
convertito,  senza  modificazioni,  dalla  legge 11 febbraio 1994, n.
108;
    Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 1997;
                              Decreta:
    La   durata   dello   scioglimento   del  consiglio  comunale  di
Casapesenna (Caserta), fissata in dodici mesi, e'  prorogata  per  il
periodo di sei mesi.
     Dato a Roma, addi' 4 marzo 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Napolitano,  Ministro  dell'interno
                                  Registrato alla Corte dei conti  il
                                  10 marzo 1997
                                  Registro n. 1 Interno, foglio n. 88